LE ARMI CONSENTITE NELLA DIFESA PERSONALE.

Quando la difesa è legittima nella difesa personale.

La difesa è legittima solamente quando l’unico modo per salvare un diritto proprio o altrui è quello di reagire all’aggressione.

Capiamo prima di tutto cos’è la la legittima difesa. Se ne sente continuamente parlare. Nel 2019 il Parlamento Italiano ha approvato, una riforma che ha rivisto la legittima difesa domiciliare. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e di vedere davvero quando è legittima difesa.

La norma sulla legittima difesa

La legittima difesa rientra, tra quegli eventi che legittimano un comportamento che, altrimenti, costituirebbe reato. In parole povere, un fatto che normalmente sarebbe delittuoso viene giustificato, in presenza di una circostanza “scusante” (la lesione è stata inferta per difendersi da un’aggressione). Esiste un unico articolo, nell’ordinamento penale italiano, che si occupa esplicitamente della legittima difesa. Questa disposizione dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Necessità per la legittima difesa

Perché la difesa possa essere realmente legittima è necessario che ricorrano alcuni elementi. Innanzitutto, occorre che chi agisce vi sia costretto dalla necessità di salvaguardare un diritto, proprio o altrui. La necessità di difendersi, secondo la Corte di Cassazione, sussiste quando il soggetto si trova nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore. In altre parole, la reazione deve essere, nella circostanza, l’unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto aggredito. Non bisogna dimenticare, infatti, che la legittima difesa è una forma residuale di autotutela lasciata dall’ordinamento al singolo cittadino tutte le volte in cui non è possibile far intervenire chi è legittimato ad utilizzare la forza, cioè lo Stato.

Il pericolo attuale nella difesa

Altro requisito è che la difesa sia realizzata per difendersi da un pericolo attuale. Significa che il pericolo dal quale ci si intende proteggere deve essere incombente: presente, non passato. La reazione ad un’aggressione ingiusta è legittima quando l’offesa non può essere neutralizzata tempestivamente se non intervenendo. Secondo la giurisprudenza, nel pericolo attuale rientrano non soltanto le situazioni statiche di minaccia di offesa ingiusta, ma anche le situazioni di pericolo che si protraggono nel tempo per non essersi esaurite in un solo atto. 

Proporzionalità tra difesa e offesa

La difesa è legittima soltanto quando, oltre al ricorrere di tutti i requisiti sopra analizzati, sia proporzionata all’offesa. Spieghiamo meglio. Ci sono sostanzialmente due modi di interpretare la proporzionalità: uno classico, che lega la nozione ai mezzi utilizzati per difendere ed offendere (bastoni, coltelli, pistole); uno aggiornato ai valori costituzionali, che collega invece la proporzionalità ai beni giuridici in gioco. La proporzionalità deve riguardare i diritti, i beni che sono sul tavolo della contesa. Sebbene in teoria sia semplice soppesare i beni giuridici in conflitto, nella pratica non è sempre così. La Corte di Cassazione ha escluso la legittima difesa nel caso dell’aggredito dotato di grande prestanza fisica che, pur avendo la possibilità di immobilizzare l’aggressore, aveva reagito brutalmente.

La difesa abitativa, legittima

Nel 2019 il Parlamento ha nuovamente rivisto la norma, stabilendo che, nei casi di difesa domiciliare, la proporzionalità tra difesa e offesa sussiste sempre, purché ovviamente ci sia pericolo per la propria incolumità oppure per i propri beni (in quest’ultimo caso, però, non deve esservi desistenza da parte dell’intruso e deve esservi il pericolo di aggressione). In parole semplici, mentre nella legittima difesa, il giudice, nello stabilire se il comportamento sia scusato o meno, deve verificare, tra le altre cose, che tra difesa e offesa ci sia proporzione (nei termini sopra detti), nel caso di difesa “domiciliare” la proporzionalità suddetta non deve essere accertata perché, appunto, si presume, cioè si ritiene esistente. Nello specifico, perché operi questo meccanismo, è necessario che chi si è introdotto illegittimamente nel domicilio, minacci l’incolumità degli altri e minacci il patrimonio altrui, quando non vi è desistenza e v’è pericolo di aggressione. La legge ha però specificato che in questo caso, oltre che aggressione patrimoniale, vi deve anche essere il pericolo di un’aggressione personale:  testualmente:

«quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione». Con l’aggiunta di questi due requisiti (non desistenza e pericolo di aggressione alla persona) la legge ha voluto dire che è legittimo l’uso delle armi.

La riforma del 2019 ha rafforzato la difesa nella propria abitazione: a proposito di violazione di domicilio (da intendere in senso allargato, anche ufficio, azienda, negozio) la difesa sarà sempre legittima se posta in essere per respingere un’intrusione violenta, o con minaccia o uso di armi o altri mezzi di coazione fisica.

Di conseguenza, la nuova legittima difesa non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduce illecitamente nella dimora altrui, ma presuppone comunque un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.

Legittima difesa ed eccesso colposo

La riforma del 2019 sulla legittima difesa ha infine modificato la norma del codice penale che disciplina l’eccesso colposo, con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. In pratica, nei casi di difesa domiciliare, chi provoca all’intruso-aggressore un danno maggiore di quello che immaginava, verrà scusato dalla legge e, pertanto, non risponderà di alcun reato. Inoltre, l’indagato per eccesso colposo sarà difeso a spese dello Stato se la sua azione sarà valutata come legittima, quindi con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.

La legittima difesa prevede l’uso delle armi? Ci si può difendere con una pistola, un fucile o un coltello? Quando la difesa personale armata è legittima?

La legittima difesa prevede la possibilità che ci si possa proteggere da soli da un’ingiustificata aggressione altrui. Di norma, se accade qualche episodio di violenza occorre chiamare le forze dell’ordine ma se bisogna attendere diverso tempo, prima che si presentino per sventare il pericolo, ecco allora che giunge in soccorso dell’aggredito la legittima difesa, che gli consente di poter fare da sé, entro determinati limiti. La legittima difesa consente anche l’utilizzo delle armi.

Quali sono le armi consentite?

Questo articolo non è un invito ad armarvi. Vediamo quali sono le armi consentite per la legittima difesa. La legge non indica espressamente quali siano le armi consentite per la difesa personale: ciò perché non è tanto importante lo strumento, bensì il suo utilizzo.

Conta anche l’abilità nel sapere utilizzare l’arma: una pistola nelle mani di una persona inesperta potrebbe essere meno pericolosa di un coltello in mano ad una addestrata al suo impiego.

Come detto, nell’ambito della difesa domiciliare il legislatore ha deciso di parlare espressamente di armi, il cui impiego è lecito se esse sono legittimamente detenute. Qualsiasi strumento adeguato a difendersi: vale quindi la mera forza fisica oppure anche un oggetto che non può assolutamente definirsi arma, tipo un vaso, una sedia, un martello o qualsiasi altra cosa usata in modo da poter offendere un individuo.

Riferita per lo più al domicilio, ammette l’uso di armi legittimamente detenute, cioè di armi proprie riconosciute come tali dalla legge e per le quali occorre un regolare porto d’armi oppure il nullaosta alla detenzione.

È possibile difendersi anche con il taser, cioè con la pistola elettrica: occorre comunque il porto d’armi, essendo ritenuta un’arma propria (anche se non da fuoco) a tutti gli effetti. Lo stesso ragionamento va fatto per le armi bianche, cioè quelle che non sono da fuoco, che si usano mediante l’energia e l’abilità dell’uomo e che provocano ferite per mezzo di punte , forme contundenti (manganelli) o lame di metallo. Anche in questa circostanza, è fondamentale che tali strumenti siano utilizzati per la difesa personale solamente se ricorrono le condizioni che giustificano la legittima difesa e soltanto se sono legittimamente detenute.

E’ legittima la difesa attuata per mezzo delle armi in caso di violazione di domicilio o di tentativo di ingresso violento nel domicilio, al contrario, non sarà legittima una difesa personale per strada o in luogo diverso, in quanto è generalmente vietato uscire di casa con tali armi

Quando le armi sono consentite?

Le armi sono consentite per la difesa personale solamente nel caso di pericolo concreto per la propria incolumità fisica o per quella di chi ci è accanto, soltanto al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla legge.

Nello specifico, la legge parla di uso legittimo delle armi regolarmente detenute solamente quando si è aggrediti in casa o quando si tenta di respingere una violazione di domicilio in atto. Per estensione, è possibile difendersi con le armi anche quando si è in luogo diverso, ma soltanto se l’arma è indispensabile per salvarsi e se di essa si è lecitamente in possesso, ad esempio perché abilitati dal porto d’armi per difesa personale.

Armi per la difesa senza licenza

Esistono degli strumenti utilissimi per difendersi dalle aggressioni e, quindi, per tutelare la propria difesa personale, che non necessitano di alcun porto d’armi: mi riferisco allo spray e alla pistola al peperoncino, al tirapugni e al dissuasore elettrico.

Spray al peperoncino

Lo spray al peperoncino è uno strumento di difesa personale che può essere liberamente portato con sé in strada e che non necessita di alcun porto d’armi, purché la capacità della bomboletta non sia superiore ai 20 ml. Lo spray urticante può essere utilizzato solamente in caso di legittima difesa: ciò vuol dire che non può essere adoperato come mezzo d’offesa.

Il tirapugni

Un altro importante strumento di difesa personale è il noccoliere, più noto come tirapugni. A differenza dello spray urticante e della pistola al peperoncino, però, non può essere portato con sé al di fuori della propria abitazione. E’ liberamente acquistabile e non necessita del porto d’armi; come detto, però, può essere conservato solo in casa .

Il dissuasore elettrico

Tra le armi per la difesa personale per cui non c’è bisogno della licenza v’è anche il dissuasore elettrico: trattasi di strumento di dimensioni e peso contenuti, alimentato con batterie, in grado di emettere scariche elettriche capaci di indebolire l’aggressore.

Lo storditore elettrico non va confuso con il taser, cioè con la pistola elettrica che, al contrario dello storditore, è qualificata come un’arma vera e propria e per la quale occorre il porto d’armi.

Il dissuasore elettrico, pur non necessitando del porto d’armi, non può essere portato con sé quando si è in strada o, comunque, fuori della propria abitazione.

Ma qualsiasi arma, qualsiasi oggetto non ha nessuna possibilità nella difesa personale se non è accompagnato da un buon e continuo allenamento.

L’associazione Difesa Sicura vi aspetta appena sarà possibile. Perché imparare a difendersi deve essere la tua priorità.

Se la tua sicurezza deve essere difesa, la tua difesa deve essere sicura.

5 Commenti

  • Davide
    Pubblicato 18 Maggio 2021 22:33

    È legale usare il dissuasore elettrico in casa per difesa personale?
    Qual è il miglior comportamento da realizzare, prima e dopo, in caso si debba usare contro un individuo ch’è entrato in casa ?

    • Difesa Sicura
      Pubblicato 17 Settembre 2021 16:52

      Buongiorno. Il dissuasore elettrico è diventato negli anni uno strumento di autodifesa efficace che in molti casi viene confuso con il taser, ossia quell’arma elettronica che in Italia per la legge può essere utilizzata soltanto dalle forze di polizia. In realtà sono due strumenti simili nella concezione, ma diversi nel loro utilizzo e soprattutto nella loro carica. In effetti il dissuasore elettrico contrariamente al taser necessita di un contatto diretto tra chi lo utilizza e chi ne viene colpito, con una sensazione di dolore intensa che però rimane localizzata al punto di contatto. Quindi il tocco con il dissuasore elettrico non crea danni permanenti né regala sensazioni dolorose prolungate, ma è in grado semplicemente di provocare uno stordimento locale temporaneo. Il suo utilizzo è regolamentato da una normativa europea che stabilisce un preciso rapporto tra voltaggio e amperaggio: dovrà rimanere assolutamente entro un determinato livello buono per far percepire dolore, ma non creare danni permanenti alla persona. Quindi il dissuasore elettrico non è un’arma, anche se può diventarlo nel caso venga utilizzato non nella maniera corretta. Gli effetti della scossa possono durare fino ad un massimo di 6 secondi e il malintenzionato avvertirà una sensazione di stordimento generale che lo immobilizza fino a renderlo inoffensivo.
      Il dissuasore elettrico comunque è considerato uno strumento per la difesa e quindi può essere utilizzato solo in casa propria, mentre se viene impiegato fuori potrà esser considerato come arma impropria. E in ogni caso può essere utilizzato per legge soltanto da persone maggiorenni. Il dissuasore elettrico viene progettato per agire sul sistema nervoso producendo una scossa elettrica che varia da 200k fino a 2milioni di Volt. L’apparecchio a contatto avvenuto manda energia nei muscoli del corpo con una frequenza diversa da quella trasmessa solitamente dal cervello. La differenza tra queste due energie porta da parte dell’aggressore alla perdita di orientamento e di equilibrio, inducendo in lui una condizione confusione per alcuni minuti senza però avere effetti rilevanti sul cuore o su altri organi. Un’applicazione di mezzo secondo del dissuasore elettrico sull’aggressore servirà a respingerlo provocandogli sia dolore che contrazioni muscolari, fino a due secondi invece provocherà spasmi muscolari e una sensazione di stordimento. Dai tre secondi in su provocheranno infine perdita di equilibrio e del controllo muscolare, confusione e smarrimento. E la scossa di questi dissuasori è in grado di attraversare anche uno strato piuttosto spesso di vestiti, quindi funziona bene anche d’inverno. Il dispositivo solitamente funziona con classiche pile da 9 Volt. Speriamo di essere stati chiari ed esaustivi. Suggeriamo sempre per qualsiasi Arma di difesa di intraprendere un seminario specifico. Grazie per l’attenzione.

      Quanto costano i dissuasori elettrici per difesa personale?
      I modelli professionali di dissuasori elettrici per difesa personale hanno un prezzo che solitamente oscilla da un pò più di 100€ (prodotti in offerta e a basso voltaggio, fino a 200k V) a qualche centinaio di euro per i modelli con voltaggi di qualche milione di Volt. Su Amazon potrete trovare anche modelli non professionali da qualche decina di euro.

      Dissuasori elettrici, ci sono anche quelli per animali
      Alla categoria dei dissuasori elettrici però appartengono anche quelli per combattere il proliferare di cani, gatti, uccelli (piccioni, gabbiani…), animali selvatici come i cinghiali e le volpi, i roditori a cominciare dai topi, eccetera. Possono essere di varie forme e dimensioni, ma hanno tutti lo stesso principio: si tratta di apparecchi elettronici che emettono ultrasuoni di tonalità più o meno alte, a seconda dell’animale a cui sono rivolti, in modo da mettergli terrore e da bloccare anche se per pochi secondi le sue funzioni vitali, dissuadendolo dal continuare nella permanenza in quel posto. Alcuni modelli inoltre sono anche dotati di luce a led per dare una maggiore forza al dissuasore. Si tratta di rimedi solitamente molto efficaci, a patto che vengano posizionati nel modo corretto, che non vengano coperti da tendaggi e tappeti che rendono molto meno efficaci gli ultrasuoni.

  • Trackback: Difendersi dagli attacchi con coltello: è possibile? Pensate a sopravvivere. - Difesa Sicura Krav Maga
  • marco
    Pubblicato 2 Agosto 2023 11:41

    Assurdo che non si possa portare neppure un dissuasore quando i criminali hanno armi per offendere.

  • guglielmobaldes1945@gmbail.co
    Pubblicato 24 Ottobre 2023 16:25

    Negli altri stati è consentito il rilascio del porto armi se za essere un ricco possidente oppure amico dell’amico ,da noi il rilascio è una aureola ,ma sia la polizia che altri forze nn solo nn sono all’altezza ma se ne fregano altamente anche se c’è un pericolo reale è mia esperienza che se nn ero abile ahi voglia di aspettare ,credo in un referendum per il porto libero delle armi ,ma att alle persone perbene e oneste da verificare solo.

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